334Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del l agosto 2011. Tuttavia, l’installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.

L’impianto potrebbe infatti interferire con il sistema di ventilazione, ostacolare le operazioni di raffreddamento di tetti combustibili o aumentare il rischio di propagazione delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato.art3_ft1

Per questo motivo, l’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha reso disponibile una Guida (scaricabile dal link qui sotto) per l’installazione degli impianti fotovoltaici e il loro adeguamento alla normativa anti-incendio.

SCARICA LA GUIDA

Rientrano, nel campo di applicazione della guida, gli impianti con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500V.

La Guida specifica i requisiti di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione degli impianti ai fini della prevenzione contro gli incendi. In particolare si sofferma su:

  • Modalità di installazione dei componenti
  • Valutazione rischio di propagazione incendio
  • Ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche, dell’inverter e dei quadri elettrici
  • Dispositivi di emergenza
  • Requisiti delle strutture portanti
  • Verifiche periodiche e documentazione
  • Segnaletica di sicurezza
  • Salvaguardia degli operatori VV.F

Gli impianti fotovoltaici, posti in funzione prima dell’entrata in vigore della presente guida ed a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono, unicamente, gli adempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.

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