SCADENZA CONSEGNA REGISTRI LETTURE DEI CONTATORI 31/03/2018

Il 31/03/2018ย scade il termine per la consegna dei registri delle letture dei contatoriย presso lโ€™Agenzia delle Dogane e per lโ€™invio telematico (obbligatorio) delle dichiarazioni annuali di consumo perย gli impianti fotovoltaici con una potenza installata superiore a 20 kWp.

Tale incombenza รจ a carico del Produttore.

Vista la complessitร  della procedura, la nostra Societร  offre un servizio di espletamento di tali pratiche su richiestaย da parte dei nostri clienti.

Si precisa che ilย  mancato invio della comunicazione di cui sopra allโ€™Agenzia delle Dogane comporterร  lโ€™emissione di provvedimenti sanzionatori da parte della stessa.

Pertanto, in considerazione della prossimitร  della scadenza, Vi invitiamo ad inviarci a stretto giro di posta entro il 24/03/2018 Vs comunicazioneย relativa allโ€™accettazione del servizio offerto.

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CONDOMINI: DAL 2017 SCATTA L’OBBLIGO DELLA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

A partire dal 31 dicembre 2016, ogni condominio e unitร  immobiliare sarร  obbligata a installare dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. A prevederlo รจ il testo del decreto di recepimento della direttiva 2012/27/UE sullโ€™efficienza energetica, approvata dal Consiglio dei ministri.

Il testo del decreto prevede a carico dei condomini, la cui fornitura energetica proviene da una rete di teleriscaldamento, lโ€™obbligo dellโ€™installazione di questi dispositivi che, collegati ad apposite centraline di rilevamento, registrano e contabilizzano i consumi dei singoli palazzi.

Il decreto legislativo 102/2014 impone anche a tutti gli appartamenti serviti da unโ€™unica caldaia, lโ€™installazione di ripartitori di calore su ogni singolo calorifero. Lโ€™obiettivo รจ far pagare agli inquilini lโ€™energia effettivamente utilizzata.

Per i condomini che non ottempereranno allโ€™obbligo entro la fine del 2016 sono previste sanzioniย tra 500 e 2.500 euro.

unnamedIl decreto di recepimento della direttiva sullโ€™efficienza energetica specifica che, a seguito dellโ€™installazione dei dispositivi per la contabilizzazione del calore, le spese saranno ripartite in base ai consumi individuali e ai costi fissi derivanti dalle attivitร  di manutenzione degli impianti, secondo quanto stabilito dalla norma tecnica UNI 10200.

Gli amministratori di condominio dovrebbero affrettarsi a uniformare gli impianti centralizzati di riscaldamento alla normativa europea, entro la scadenza del 31 dicembre 2016. Considerando, infatti, che i lavori vanno eseguiti nei mesi in cui le caldaie sono spente (occorre svuotare dโ€™acqua lโ€™intero impianto e smontare i caloriferi), cโ€™รจ solamente unโ€™estate per rispettare il termine.

Fonte:ย http://www.lacasadellenuoveenergie.it/chi-siamo/network

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SCAMBIO SUL POSTO (SSP): COS’E’ E A CHI E’ RIVOLTO

Cos’รจ lo Scambio sul Posto (SSP)

Lo scambio sul posto, regolato dallaย Delibera 570/2012/R/efr, รจ una particolare modalitร  diย valorizzazione dellโ€™energiaย elettrica che consente, al Produttore, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete lโ€™energia elettrica prodotta ma non direttamente auto-consumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

Il meccanismo di scambio sul posto consente al Produttore che abbia presentato laย richiesta alย Gestore dei Servizi Energetici โ€“ GSE S.p.A.,ย di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile allโ€™energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico teorico associato allโ€™energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Tale meccanismo non รจ compatibile con il Ritiro dedicato dell’energia e con la Tariffa omnicomprensiva.

Gli impianti che accedonoย aiย meccanismiย di incentivazioneย previsti dai Decreti Interministeriali delย 5 luglioย 2012 (V Conto Energia) e delย 6 luglio 2012 (incentivi per le fonti rinnovabiliย diverse dal fotovoltaico)ย non possonoย accedereย al servizio di scambio sul posto.

Il GSE ha ilย compito di gestire le attivitร  connesse allo scambio sul posto e di erogare ilย contributo in conto scambio (CS),ย che garantisce il rimborso (โ€œristoroโ€) di una parte degli oneri sostenuti dallโ€™utente per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Il contributo รจ determinato dal GSE tenendo conto delle caratteristiche dellโ€™impianto e dei profili di consumo (prelievo) teorici e standard attribuiti a ciascun utente dello scambio. E’ calcolato sulla base delle informazioni che i gestori di rete sono tenuti a inviare periodicamente al GSE.

A chi รจ rivolto

Lo scambio sul posto รจ erogato:
a) al cliente finale presente allโ€™interno di un โ€œAltro Sistema Semplice di Produzione e Consumoโ€ (c.d. ASSPC) che sia contestualmente anche un produttore di energia elettrica dagli impianti di produzione che costituiscono lโ€™ASSPC;
b) al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo ed immissione non necessariamente tra essi coincidenti che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei suddetti punti (c.d. scambio sul posto altrove).

Le condizioni sopra riportate si realizzano anche nel caso in cui il cliente finale abbia ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione aiย suddetti impianti.

Per maggiori informazioni sugli โ€œAltri sistemi Semplici di Produzione e Consumoโ€ si rimanda allaย Delibera AEEGSI 612/2014/R/eel.

Per accedere allo โ€œSSP per ASSPCโ€ (lettera a), dovranno essere verificate le seguenti condizioni:

  1. lโ€™utente deve essere controparte del contratto di acquisto dellโ€™energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
  2. la potenza complessiva installata nellโ€™ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 non deve superare i 20 kW;
  3. la potenza complessiva installata nellโ€™ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 non deve superare i 200 kW;
  4. la potenza complessiva installata nellโ€™ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento non deve superare i 200 kW;
  5. la potenza complessiva degli impianti di produzione nellโ€™ASSPC non deve superare i 500 kW.

Per accedere allo โ€œSSP altroveโ€ (lettera b), dovranno essere verificate le seguenti condizioni:

  1. lโ€™utente deve essere controparte del contratto di acquisto dellโ€™energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione;
  2. lโ€™utente รจ un Comune titolare degli impianti, con popolazione fino a 20.000 residenti (o un soggetto terzo mandatario) o il Ministero della Difesa (o un soggetto terzo mandatario);
  3. gli impianti di produzione dovranno essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili;
  4. la potenza complessiva installata dagli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007, in un punto di connessione ricompreso nella convenzione, non deve superare i 20 kW;
  5. la potenza complessiva installata dagli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014, in un punto di connessione ricompreso nella convenzione, non deve superare i 200 kW;
  6. la potenza complessiva installata da impianti di produzione per ciascun punto di connessione ricompreso nella convenzione non deve superare i 500 kW.

Qualora lโ€™utente in scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applicano le limitazioni relative alla potenza complessiva dellโ€™impianto.

Come attivare il servizio

I produttori (utenti dello scambio) che intendano aderire al regime di scambio sul posto devonoย presentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dellโ€™impianto,ย unโ€™apposita richiestaย attraverso il portale informaticoย del GSE e quindi stipulare un contratto con il GSE per la regolazione dello scambio. Il contratto, di durata annuale solare, รจ tacitamente rinnovabile. Ilย portale informaticoย dovrร  essere utilizzato dai produttori aderenti alloย scambio sul postoย anche per le successive fasi di gestione tecnica, economica e amministrativa del servizio.

Tariffe a copertura dei costi sostenuti dal GSE

Dal 1ยฐ gennaio 2015 i soggetti responsabili di impianti che presentino, per almeno un giorno nell’anno di riferimento, una Convenzioneย valida di Scambio sul Posto –ย ad esclusione degli impianti diย potenza nominale fino a 3 kWย –ย sono tenuti a corrispondere al GSEย una tariffa a copertura degliย oneri di gestione, verifica e controllo (DMย 24/12/2014).

Tale tariffa, applicata con cadenza annuale, รจ costituita da un corrispettivo fisso per ciascuna Convenzione e da un corrispettivo variabile in funzione della potenza dellโ€™impiantoย (Allegato 1, punto 4, del DM 24 dicembre 2014),ย come riportato nella seguente tabella:

Tabellaย 1 โ€“ Definizione della tariffa: DM 24 dicembre 2014

Per i casi in cui lo Scambio sul Posto viene erogato per una pluralitร  di punti di prelievo e di punti di immissione, si applica un contributo aggiuntivo di 4 โ‚ฌ/anno per ogni punto di connessione.

Si specifica, inoltre, che per il calcolo della tariffa si considera la potenza dellโ€™impianto al 1ยฐ gennaio dellโ€™anno di riferimento, oppure, in caso di Convenzioni stipulate successivamente, si considera la potenza dellโ€™impianto al giorno di decorrenza della Convenzione.

Modalitร  di fatturazione da parte del GSE

Il GSE rende disponibile, annualmente, sul relativo Portale informatico, in concomitanza con il primo contributo in conto scambio in acconto dellโ€™anno (cfr. โ€œDisposizioni Tecniche di Funzionamentoย – Modalitร  e condizioni tecnico-operative utilizzate per il Servizio di Scambio sul Posto e per il Servizio di Scambio senza lโ€™obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e di prelievo – capitolo 3โ€), la fattura con lโ€™importo da riconoscere.

Modalitร  di pagamento

La tariffa รจ riconosciuta al GSE mediante una compensazione finanziaria da applicare al primo pagamento dellโ€™anno e, in caso di incapienza, ai pagamenti successivi.

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NIENTE IMU E TASI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI “IMBULLONATI”

Fermo restando lโ€™obbligo di accatastamento per gli impianti fotovoltaici secondo quanto stabilito dalla Circolare 36/E del 19 DICEMBRE 2013, la recente normativa ha introdotto delle agevolazioni fiscali per quanto riguarda gli impianti realizzati su aree produttive secondo quanto specificato di seguito.

A partire dal 1ยฐย gennaio 2016 gli impianti fotovoltaici non integrati sono esclusi dal calcolo della rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E, ovvero le unitร  immobiliari urbane a destinazione speciale come opifici, istituti di credito e alberghi, e quelle a destinazione particolare, come ad esempio stazioni, costruzioni realizzate per esigenze pubbliche speciali e fari.

Il chiarimento รจ contenuto nella Circolare 2/E dellโ€™Agenzia delle Entrate, pubblicata il 1ยฐ Febbraio scorso al fine di spiegare le novitร  introdotte dalla legge di Stabilitร  in merito alla determinazione della rendita catastale delle unitร  immobiliari dei gruppi D ed E.

La legge prevede che il calcolo della rendita venga effettuato tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni ed escludendo dalla stima โ€œmacchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivoโ€, come appunto i cosiddetti โ€œimbullonatiโ€, tra i quali rientrano gli impianti destinati alla produzione energia elettrica non integrati nellโ€™edificio.

I sistemi fotovoltaici costituiti da moduli integrati, invece, concorrono a determinare la rendita, in quanto โ€œnon possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessiโ€.art_2_1

Lโ€™agenzia delle entrate informa inoltre che per le unitร  immobiliari giร  censite รจ possibile richiedere un aggiornamento della rendita catastale che contempli lโ€™esclusione degli impianti che, secondo i nuovi criteri, non intervengono piรน nella stima diretta.

Presentando la dichiarazione di variazione entro il 15 giugno 2016 sarร  possibile ottenere la nuova rendita catastale con valore retroattivo dal primo gennaio 2016 e un conseguente risparmio su IMU e Tasi giร  a partire dallโ€™anno in corso.

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NASCE “SALENTO ENERGIA”: UN PARTNER A TE DEDICATO

Gennaio 2016 โ€“ Nasce Salento Energia unโ€™azienda di nuova generazione con sede a Lecce, operante nel campo delle Energie Rinnovabili e dellโ€™Edilizia, ma che puรฒ contare su una base di esperienza e presenza storica nella fornitura di servizi e nella produzione di impianti sia per il Privato che per Enti e Imprese. Ad oggi possiamo vantare piรน di 500 impianti realizzati e connessi, concentrati principalmente nella provincia di Lecce.

Il gruppo fornisce soluzioni di impianti fotovoltaici, mini eolici e termici “chiavi in mano”, per la produzione di energia elettrica e termica da fonti alternative.

La nostra Azienda, attraverso interventi di manutenzione programmata, offre un servizio che va oltre la semplice installazione e che consente di proteggere il proprio investimento nel futuro.

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Fotovoltaico

SALENTO ENERGIA si pone come unico intermediario tra l’esercente/utilizzatore dell’impianto e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (www.gse.it) al fine di garantire il massimo degli incentivi resi disponibili con lโ€™ultimo โ€œconto energiaโ€ applicabile. Lโ€™incentivo รจ il risultato di tutta l’energia prodotta dall’impianto (kWh) per la tariffa incentivante prevista (โ‚ฌ/kWh) secondo il “IV Conto Energia” in relazione alla potenza e alla tipologia dellโ€™impianto, e viene remunerato direttamente sul conto corrente.

L’energia prodotta puรฒ essere utilizzata in tre modi:

  • โ€œScambio sul postoโ€: applicabile a impianti fino a 200 kWp. E’ il meccanismo per cui tutta l’energia prodotta viene utilizzata nel corso del tempo. La rete elettrica immagazzina l’energia che non viene direttamente consumata per poi essere utilizzata quando l’impianto non รจ in grado di soddisfare i bisogni energetici (ad esempio durante la notte, nelle giornate nuvolose, ecc…).
  • โ€œCessione Parzialeโ€: l’energia puรฒ essere utilizzata istantaneamente per tutte le esigenze mentre la restante parte รจ venduta secondo quanto definito dalla Borsa dell’Energia e dall’acquirente unico.
  • โ€œRitiro Dedidatoโ€: per impianti superiori a 200 kW. L’energia viene venduta interamente per cui la stessa rappresenta un sicuro investimento che dura nel tempo. (fonte www.acquirenteunico.it).

SALENTO ENERGIA offre una vasta gamma di soluzioni personalizzabili e finanziabili al 100%, con la qualitร  dei moduli fotovoltaici Made in Germany e la garanzia di 25 anni sulla resa dellโ€™inverter. Tutte le pratiche e le procedure burocratiche per lโ€™attivazione dellโ€™impianto sono seguite interamente da noi, per cui tutti gli impianti sono consegnati โ€œchiavi in manoโ€.

LISTINO PREZZI FOTOVOLTAICO

Solare Termico

SALENTO ENERGIA propone le migliori tecnologie ai prezzi piรน vantaggiosi nel settore del solare termico, oltre a una detrazione fiscale del 55% per tutti i pacchetti. Grande punto di forza รจ lโ€™assistenza al Cliente, dalla fase di scelta e progettazione dellโ€™impianto, alla all’installazione e manutenzione.

I nostri impianti sono caratterizzati da semplicitร , sicurezza e affidabilitร , e allo stesso tempo innovazione.

L’acquisto di un sistema solare rende autonomi, in quanto l’energia prodotta รจ a nostra completa disposizione; non deve essere acquistata e nessuno potrร  privarcene o aumentarne il suo prezzo a proprio piacimento.

LISTINO PREZZI SOLARE TERMICO

Mini-Eolico

mini_eolicoGrazie alla partnership con diversi consorzi per le energie rinnovabili, SALENTO ENERGIA offre i piรน evoluti sistemi di mini-turbina eolica presenti sul mercato. La potenza fornita dal vento รจ proporzionale al cubo della sua velocitร . Piรน รจ alto il valore della velocitร  del vento, piรน potenza รจ in grado di fornire la turbina. Tali applicazioni trovano forte riscontro sia a livello residenziale che industriale e agricolo.

La serie di generatori che SALENTO ENERGIA propone, coniuga robustezza e leggerezza in modo da rendere la turbina incredibilmente compatta ed estremamente efficiente. Le classi di potenza variano da 450 Wp ai 20 KWp. La particolare struttura delle pale consente di raggiungere un elevato valore del rapporto di sfruttamento della potenza eolica, pari a 0,5, a fronte del valore convenzionale di 0,26 con una velocitร  di innesco di soli 3m/s.

LISTINO PREZZI MINI-EOLICO

ย Efficientamento

efficientamentoVuoi risparmiare ma non sai da dove partire? SALENTO ENERGIA propone un piano di interventi mirato al risparmio energetico, al risparmio economico e all’autonomia, offrendo consulenza, sopralluoghi e preventivi gratuiti.

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Certificazione e Qualitร 

SALENTO ENERGIA รจ in procinto di conseguire la Certificazione di Qualitร  ISO 9001-2008, sia per la Progettazione che per l’Installazione degli impianti, la Certificazione ISO 14001 e la Certificazione SOA OG3-OG6-OG9 rilasciate dall’Autoritร  di Certificazione.

La Partnership commerciale quale Installatore Accreditato CONERGY (IFAC) e FRONIUS SERVICE PARTNER rappresenta una scelta di estrema sicurezza operando con i migliori tecnici specialisti del settore.

SALENTO ENERGIA garantisce la presenza costante sul territorio, un piano di manutenzione totalmente personalizzato, il continuo monitoraggio passivo dell’impianto, unitamente alla capacitร  di operare in tempi brevissimi limitando al massimo il piano di ammortamento dell’impianto, facendone di questo una futura e certa resa economica.

Conclusioni

Il Sole concorre con le sue manifestazioni (solare, termico e fotovoltaico) contribuisce a soddisfare i bisogni primari di tutti noi. Per questo la nostra Azienda propone una cultura volta alla riduzione degli sprechi energetici, garantendo energia pulita e rinnovabile per le nostre case e le nostre attivitร .

Incentivi, detrazioni e finanziamenti oggi ti permettono di avere un impianto a basso costo e che si ammortizza in poco tempo, di abbattere le costose bollette di casa e di avere energia pulita, contribuendo cosรฌ a rendere lโ€™ambiente piรน sano. Ti offriamo un servizio che va oltre la semplice installazione e che consente di proteggere il tuo investimento nel futuro.

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ADEGUAMENTI ANTI-INCENDIO: LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

334Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attivitร  soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del l agosto 2011. Tuttavia, l’installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalitร  di posa in opera, puรฒ comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.

Lโ€™impianto potrebbe infatti interferire con il sistema di ventilazione, ostacolare le operazioni di raffreddamento di tetti combustibili o aumentare il rischio di propagazione delle fiamme allโ€™esterno o verso lโ€™interno del fabbricato.art3_ft1

Per questo motivo, lโ€™installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attivitร  soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.

Il Ministero dellโ€™Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha reso disponibile una Guida (scaricabile dal link qui sotto) per lโ€™installazione degli impianti fotovoltaici e il loro adeguamento alla normativa anti-incendio.

SCARICA LA GUIDA

Rientrano, nel campo di applicazione della guida, gli impianti con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500V.

La Guida specifica i requisiti di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione degli impianti ai fini della prevenzione contro gli incendi. In particolare si sofferma su:

  • Modalitร  di installazione dei componenti
  • Valutazione rischio di propagazione incendio
  • Ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche, dellโ€™inverter e dei quadri elettrici
  • Dispositivi di emergenza
  • Requisiti delle strutture portanti
  • Verifiche periodiche e documentazione
  • Segnaletica di sicurezza
  • Salvaguardia degli operatori VV.F

Gli impianti fotovoltaici, posti in funzione prima dell’entrata in vigore della presente guida ed a servizio di un’attivitร  soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono, unicamente, gli adempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1ย agosto 2011.

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