Fermo restando l’obbligo di accatastamento per gli impianti fotovoltaici secondo quanto stabilito dalla Circolare 36/E del 19 DICEMBRE 2013, la recente normativa ha introdotto delle agevolazioni fiscali per quanto riguarda gli impianti realizzati su aree produttive secondo quanto specificato di seguito.
A partire dal 1° gennaio 2016 gli impianti fotovoltaici non integrati sono esclusi dal calcolo della rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E, ovvero le unità immobiliari urbane a destinazione speciale come opifici, istituti di credito e alberghi, e quelle a destinazione particolare, come ad esempio stazioni, costruzioni realizzate per esigenze pubbliche speciali e fari.
Il chiarimento è contenuto nella Circolare 2/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 1° Febbraio scorso al fine di spiegare le novità introdotte dalla legge di Stabilità in merito alla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari dei gruppi D ed E.
La legge prevede che il calcolo della rendita venga effettuato tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni ed escludendo dalla stima “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”, come appunto i cosiddetti “imbullonati”, tra i quali rientrano gli impianti destinati alla produzione energia elettrica non integrati nell’edificio.
I sistemi fotovoltaici costituiti da moduli integrati, invece, concorrono a determinare la rendita, in quanto “non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi”.
L’agenzia delle entrate informa inoltre che per le unità immobiliari già censite è possibile richiedere un aggiornamento della rendita catastale che contempli l’esclusione degli impianti che, secondo i nuovi criteri, non intervengono più nella stima diretta.
Presentando la dichiarazione di variazione entro il 15 giugno 2016 sarà possibile ottenere la nuova rendita catastale con valore retroattivo dal primo gennaio 2016 e un conseguente risparmio su IMU e Tasi già a partire dall’anno in corso.
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